ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del C.C.(Art. 122 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209).